Regolamento
Regolamento
approvato l'11 settembre 2013
ART. 1 - Richiesta di adesione
La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell’Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice e di partecipare alla vita dell’Associazione attraverso il gruppo o le altre forme previste dallo Statuto e attraverso queste, alla vita dell’Associazione nazionale.
La richiesta di adesione è presentata da chi intende partecipare alla vita associativa condividendone la spiritualità e i percorsi formativi. Essa viene accolta e promossa in modo da sostenere la progressiva formazione e consapevolezza della vita cristiana.
La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l’Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice, del suo ordinamento associativo, e comporta l’impegno ad una partecipazione attiva e responsabile.
L’adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell’Associazione e, attraverso essa, alla vita della comunità e della società civile.
ART. 2 - Accoglimento della richiesta di adesione
La richiesta di adesione è esaminata e accolta dalla Presidenza dell’Associazione.
Con l’accoglimento della richiesta di adesione il richiedente, acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti Statutariamente per i soci.
L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno, da parte del socio, con il versamento della quota stabilita dal Consiglio Nazionale dell’Associazione.
ART. 3 - Forme delladesione ed elenchi dei soci
L’accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate anche attraverso l’invio di un apposito attestato (tessera) di iscrizione.
L’accoglimento della richiesta di adesione da diritto al socio a ricevere la stampa associativa. Su richiesta dello stesso, e con delibera della Presidenza, il socio può essere dispensato dal ricevere la stampa associativa. La Presidenza stabilirà forme alternative di contatto con questi soci.
La Presidenza definisce e regola il Sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli Elenchi dei soci.
ART. 4 - Ritiro ed esclusione dall’Associazione
Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all’adesione all’Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice, ne dà comunicazione alla direzione nazionale e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data della presa d’atto da parte della Presidenza. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell’atto di ritiro.
I responsabili periferici quando vengano a conoscenza di condizioni che pregiudichino l’appartenenza di un socio all’Associazione, in base a quanto stabilito dalla statuto, devono comunicarlo alla Presidenza che provvederà ad assumere i relativi provvedimenti. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.
ART. 5 - Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio
Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l’esercizio.
La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell’ordinamento associativo, l’assolvimento degli obblighi in esso definiti, l’esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.
ART. 6 - Partecipazione democratica
Gli organi dell’Associazione Nazionale, in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell’ordinamento associativo e della programmazione, prevedono forme di partecipazione che coinvolgono efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.
La Presidenza nazionale, promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta alle Assemblee nei rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.
ART. 7 - Regole generali per l’esercizio del diritto di voto
Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
Il voto si esprime a scrutino palese a meno che non si tratti di votazioni per l’elezione o la designazione di persone, per l’accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene a scrutino segreto.
Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 18 anno di età.
ART. 8 - Elettorato passivo
Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l’elezione sono soci dell’Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice, hanno compiuto il 18 anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l’elezione.
I responsabili ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell’elezione abbiano superato l’ottantesimo anno di età.
ART. 9 - Incarichi direttivi
Col termine “incarichi direttivi” si intendono gli incarichi associativi di: Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Delegato Regionale, Segretario, Amministratore, Responsabile Diocesano.
Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato quadriennale. Se, nel corso del quadriennio, l’incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del quadriennio in corso.
ART. 10 - Conferimento degli incarichi
Si provvede al conferimento degli incarichi Direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell’ambito delle rispettive competenze, dalla Presidenza nazionale dell’Associazione, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal diritto Civile e Canonico.
La nomina dei Responsabili dei gruppi e dei direttivi e l’elezione dei Consiglieri nazionali che compongono il Consiglio Nazionale, devono rispettare le seguenti procedure: - L’elezione del Responsabile del gruppo e del direttivo è effettuata dall’assemblea degli iscritti al gruppo stesso, controfirmata dall’assistente del gruppo e notificata alla Presidenza Nazionale con l’invio del relativo verbale.
ART. 11 - Cessazione dell’incarico direttivo
Si cessa dall’incarico per scadenza del termine, per dimissioni nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell’organo di cui è membro.
Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell’organo competente all’attribuzione dell’incarico.
La decadenza, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dal Regolamento e dallo Statuto.
L’atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l’incarico direttivo - nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall’organo stesso, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In caso di dimissioni o decadenza dell’incarico da parte di un consigliere, l’organo stesso provvede, con maggioranza assoluta, alla sostituzione a mezzo cooptazione di un nuovo membro, che dovrà essere ratificato nella prima assemblea utile convocata.
ART. 12 - L’Assistente e i Sacerdoti collaboratori
L’Assistente Spirituale nazionale, gli Assistenti Spirituali diocesani e dei Gruppi, che collaborano collegialmente secondo quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto, sono nominati dall’Autorità ecclesiastica competente.
Gli Assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione dell’Autorità ecclesiastica competente, sono nominati per un quadriennio e possono essere rinnovati per i successivi quadrienni. Gli Assistenti e i Sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato - partecipano ad ogni aspetto della vita dell’Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi celebrativi dell’Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenza – senza diritto di voto) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l’assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.
ART. 13 - Gruppi Eucaristici
In base all’art. 4 dello statuto i Gruppi Eucaristici sono la forma ideale di aggregazione degli Associati. I Gruppi possono essere costituiti in oratori o Parrocchie. Gli stessi regolano la propria vita secondo le direttive impartite dall’Associazione Nazionale.
Il gruppo si riunisce in Assemblea almeno una volta l’anno per delineare il programma da svolgere. Ogni 4 anni l’assemblea diventa elettiva per il rinnovo dei responsabili.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal responsabile, sentito l’Assistente, entro il mese di settembre dell’anno corrente, a mezzo lettera semplice. E’ valida, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti e le sue decisioni impegnano tutti i componenti del gruppo.
E’ convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza quadriennale. L’Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio nazionale, per gravi motivi che coinvolgono l’Associazione.
Il direttivo del gruppo è formato da:
Ne fa parte integrante l’Assistente, pur non avendo diritto di voto.
E’ demandato al responsabile del gruppo il rapporto con la direzione nazionale, quella diocesana e regionale. Una volta l’anno trasmette alla direzione una relazione sull’attività svolta e su quella programmata.
ART. 14 - L’organizzazione Diocesana
In conformità all’art. 18 dello statuto in ciascuna Diocesi è costituito un coordinamento diocesano.
Il coordinamento è composto dai responsabili dei gruppi presenti nella diocesi. Gli stessi provvedono ad eleggere tra loro un coordinatore comunicandolo alla direzione nazionale.
Alle riunioni prende parte, senza diritto di voto, anche l’Assistente diocesano nominato dall’ordinario del luogo.
ART. 15 - L’organizzazione Regionale
In conformità all’art. 17 dello statuto in ciascuna regione è costituita una Delegazione regionale presieduta dal Delegato.
Il coordinamento regionale è costituito dal Delegato e dai rappresentanti delle Diocesi.
La funzione di Delegato è affidata ad uno degli eletti della regione nel Consiglio Nazionale, alla prima riunione successiva all’Assemblea Nazionale elettiva.
ART. 16 - L’Assemblea Nazionale
L’Assemblea nazionale è convocata ordinariamente ogni anno per deliberare gli obbiettivi e le linee programmatiche dell’Associazione e ogni quadriennio per eleggere il Consiglio Nazionale. Possono partecipare tutti gli associati che alla data di svolgimento sono in regola con la quota di adesione.
E’ convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obbiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza quadriennale. L’Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Nazionale, con una maggioranza di 4/5 dei componenti il Consiglio.
Ai fini della convocazione dell’Assemblea, il Consiglio Nazionale con propria deliberazione:
ART. 17 - Elezione del Consiglio nazionale
L’Assemblea Nazionale e convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio Nazionale. Le modalità sono quelle sancite dall’art. 12 dello Statuto.
Le elezioni si svolgono su una lista di nomi, composta sempre il base all’art. 12 dello statuto, da uno a tre rappresentanti per Regione, segnalati da un referendum proposto attraverso la rivista associativa “Riparazione Eucaristica” e deliberata dal Consiglio Nazionale.
Il voto avviene con votazione segreta, fermo restando che nell’eventualità i candidati siano pari al numero delle persone da eleggere, su proposta del Presidente, approvata dall’Assemblea, si può procedere per votazione ad alzata di mano. Nelle votazioni sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità dei voti è eletto il più anziano in età.
Un socio alle votazioni può esprimere una sola preferenza. Non può essere candidato a Consigliere nazionale, per un terzo mandato, chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per due mandati consecutivi.
ART. 18 - Elezione del Presidente
Il Consiglio nazionale, convocato subito dopo l’Assemblea dal Presidente uscente o dal consigliere più anziano per età, elegge in ossequio all’art 12 dello statuto il Presidente nazionale e sottopone la sua ratifica al Ministro Provinciale dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena (Marche) dalla quale dipende l’Associazione. In caso di diniego il Consiglio procede a nuova nomina nella prima riunione utile. Nel periodo di vacanza assume la presidenza il Vice-Presidente per l’ordinaria amministrazione. Ogni atto straordinario non è consentito.
Nel caso di più candidature l’elezione deve avvenire a scrutinio segreto.
ART. 19 - Elezione dei componenti della Presidenza
Il Consiglio nazionale, convocato subito dopo l’Assemblea dal Presidente uscente o dal consigliere più anziano per età, elegge in ossequio all’art. 12 dello statuto, nell’ambito dei suoi componenti, il Vice-Presidente e i tre rappresentanti previsti dall’Art. 14 dello statuto. Su proposta del Presidente nomina il Segretario e l’Amministratore, nella prima seduta utile dopo la ratifica da parte del Ministro Provinciale.
ART. 20 - Convocazione e compiti degli organi
1. Il Consiglio Nazionale, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce normalmente due volte l’anno e svolge i propri lavori sulla base dell’ordine del giorno fissato dalla Presidenza, preventivamente comunicato agli interessati. Il Consiglio si riunisce per determinare le linee programmatiche dell’attività da svolgere e per approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dalla Presidenza entro aprile.
La Presidenza è convocata e presieduta dal Presidente, si riunisce normalmente quattro volte l’anno e svolge i propri lavori sulla base dell’ordine del giorno fissato dal Presidente, preventivamente comunicato agli interessati.
La Presidenza si riunisce per rendere operative le deliberazioni del Consiglio nazionale, aggiorna il registro degli associati, mantiene le relazioni con gli associati e, mediante i coordinatori, promuove ed organizza l’associazione nei centri Diocesani e nei vari gruppi eucaristici. Pubblica la rivista “Riparazione Eucaristica” quale organo ufficiale dell’Associazione e compie quanto necessario per la formazione degli associati e la diffusione dell’Associazione sia in Italia che all’estero. Promuove dentro e fuori dell’Associazione momenti di riflessione, di approfondimento e di studio sulla spiritualità eucaristica. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.
Il Presidente, in conformità all’art. 16, 20 e 21 dello statuto, presiede tutti gli organi Associativi e li rappresenta legalmente. Il Vice-Presidente, in conformità all’art. 16 dello statuto, interviene in caso di grave impedimento del Presidente e su autorizzazione dello stesso ne assume tutte le funzioni.
Il Segretario, svolge le funzione delegategli dal Presidente e in particolare: aggiorna gli elenchi associativi, mantiene la corrispondenza con gli associati, protocolla la posta, dirige la direzione. L’Amministratore, svolge le funzioni delegategli dal Presidente in particolare: cura la registrazione delle entrate e delle uscite, provvede all’esecuzione dei lavori deliberati dalla Presidenza, predispone, in collaborazione con gli organi deputati, il bilancio annuale Patrimoniale e Consuntivo nonché preventivo dell’Associazione da presentare alla Presidenza, ha cura del patrimonio Associativo.
L’Assistente nazionale provvede alla cura spirituale e formativa dell’Associazione.
La Presidenza regolamenta e riconosce il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti il Consiglio nazionale e la Presidenza per la partecipazione alle riunioni degli organi associativi, regolarmente convocati, per espletare le funzioni ad essi demandate dallo Statuto.
ART. 21 - Risorse e patrimonio
L’Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
I beni dell’Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario. L’Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
ART. 22 - Contributi associativi ordinari
I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell’Associazione laicale Eucaristica Riparatrice con riferimento all’Associazione nazionale.
Il Consiglio nazionale annualmente fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l’attività dell’Associazione nazionale.
La misura dei contributi va determinata – di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
I soci sono tenuti a versare i contributi associativi, di norma all’inizio dell’anno associativo che tradizionalmente parte dal mese di settembre.
Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi.
ART. 23 - Contributi per particolari finalità
Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio nazionale può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.
ART. 24 - Attività amministrativa
Il Consiglio nazionale approva:
ART. 25 - Comitato per gli Affari Economici
Al fine di promuovere la migliore conformità dell’attività amministrativa, in particolare in ordine alla gestione delle risorse economiche, ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza, l’Associazione si avvale di un Comitato per gli Affari Economici, con funzioni consultive.
Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall’amministratore, che lo presiede, e da due persone scelte tra i soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente.
Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall’Amministratore almeno due volte l’anno, e comunque ogni qualvolta l’Amministratore lo ritenga necessario. Il verbale della riunione è trasmesso dall’Amministratore alla Presidenza nella prima riunione utile successiva alla data dell’adunanza del Comitato.
ART. 26 - Funzioni del Comitato per gli Affari Economici
Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
ART. 27 Approvazione delle attività marginali
Il Consiglio nazionale, su proposta della Presidenza, per il raggiungimento dei fini statutari e il finanziamento delle attività associative può avviare attività marginali di supporto.
Dette attività saranno regolate da appositi regolamenti e dovranno essere condotte in conformità alle leggi Statali che le regolano sia per gli aspetti legali che amministrativi.
ART. 28 - Attività marginali istituite
E’ istituita presso locali ben definiti della sede, al piano terra, una attività commerciale di servizio agli associati, alla comunità e per la diffusione della buona stampa che opera nei settori:
a. vendita di libri di cultura e fede cattolica; b. arredi sacri; c. vestiario liturgico e per presbiteri; d. oggettistica religiosa; e. materiale necessario per le liturgie cattoliche.
E’ istituita presso locali ben definiti della sede, al primo e secondo piano, una casa per ferie a servizio degli associati, per l’ospitalità a basso costo di associati che si trovino a passare per Loreto. L’opera è stata denominata “Casa di accoglienza San Serafino da Montegranaro”.
ART. 29 - Norme transitorie
L’applicazione del presente Regolamento di Attuazione decorre dall’anno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio nazionale e dall’Assemblea dei soci, nonché dalla ratifica del Provinciale dell’Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena.
I regolamenti previsti nel presente Regolamento di Attuazione dovranno essere approvati entro due anni dal Consiglio nazionale e dall’Assemblea dei soci, nonché ratificati dal Provinciale dell’Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena.
ART. 30 - Modifiche
Le modifiche al presente Regolamento di Attuazione dello Statuto potranno essere apportate con l’approvazione del Consiglio Nazionale in seduta ordinaria, su proposta della Presidenza, e successiva approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci, nonché ratifica del Provinciale dell’Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena.
ART. 1 - Richiesta di adesione
La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell’Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice e di partecipare alla vita dell’Associazione attraverso il gruppo o le altre forme previste dallo Statuto e attraverso queste, alla vita dell’Associazione nazionale.
La richiesta di adesione è presentata da chi intende partecipare alla vita associativa condividendone la spiritualità e i percorsi formativi. Essa viene accolta e promossa in modo da sostenere la progressiva formazione e consapevolezza della vita cristiana.
La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l’Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice, del suo ordinamento associativo, e comporta l’impegno ad una partecipazione attiva e responsabile.
L’adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell’Associazione e, attraverso essa, alla vita della comunità e della società civile.
ART. 2 - Accoglimento della richiesta di adesione
La richiesta di adesione è esaminata e accolta dalla Presidenza dell’Associazione.
Con l’accoglimento della richiesta di adesione il richiedente, acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti Statutariamente per i soci.
L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno, da parte del socio, con il versamento della quota stabilita dal Consiglio Nazionale dell’Associazione.
ART. 3 - Forme delladesione ed elenchi dei soci
L’accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate anche attraverso l’invio di un apposito attestato (tessera) di iscrizione.
L’accoglimento della richiesta di adesione da diritto al socio a ricevere la stampa associativa. Su richiesta dello stesso, e con delibera della Presidenza, il socio può essere dispensato dal ricevere la stampa associativa. La Presidenza stabilirà forme alternative di contatto con questi soci.
La Presidenza definisce e regola il Sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli Elenchi dei soci.
ART. 4 - Ritiro ed esclusione dall’Associazione
Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all’adesione all’Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice, ne dà comunicazione alla direzione nazionale e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data della presa d’atto da parte della Presidenza. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell’atto di ritiro.
I responsabili periferici quando vengano a conoscenza di condizioni che pregiudichino l’appartenenza di un socio all’Associazione, in base a quanto stabilito dalla statuto, devono comunicarlo alla Presidenza che provvederà ad assumere i relativi provvedimenti. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.
ART. 5 - Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio
Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l’esercizio.
La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell’ordinamento associativo, l’assolvimento degli obblighi in esso definiti, l’esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.
ART. 6 - Partecipazione democratica
Gli organi dell’Associazione Nazionale, in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell’ordinamento associativo e della programmazione, prevedono forme di partecipazione che coinvolgono efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.
La Presidenza nazionale, promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta alle Assemblee nei rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.
ART. 7 - Regole generali per l’esercizio del diritto di voto
Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
Il voto si esprime a scrutino palese a meno che non si tratti di votazioni per l’elezione o la designazione di persone, per l’accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene a scrutino segreto.
Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 18 anno di età.
ART. 8 - Elettorato passivo
Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l’elezione sono soci dell’Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice, hanno compiuto il 18 anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l’elezione.
I responsabili ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell’elezione abbiano superato l’ottantesimo anno di età.
ART. 9 - Incarichi direttivi
Col termine “incarichi direttivi” si intendono gli incarichi associativi di: Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Delegato Regionale, Segretario, Amministratore, Responsabile Diocesano.
Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato quadriennale. Se, nel corso del quadriennio, l’incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del quadriennio in corso.
ART. 10 - Conferimento degli incarichi
Si provvede al conferimento degli incarichi Direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell’ambito delle rispettive competenze, dalla Presidenza nazionale dell’Associazione, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal diritto Civile e Canonico.
La nomina dei Responsabili dei gruppi e dei direttivi e l’elezione dei Consiglieri nazionali che compongono il Consiglio Nazionale, devono rispettare le seguenti procedure: - L’elezione del Responsabile del gruppo e del direttivo è effettuata dall’assemblea degli iscritti al gruppo stesso, controfirmata dall’assistente del gruppo e notificata alla Presidenza Nazionale con l’invio del relativo verbale.
- La nomina del Responsabile diocesano è effettuata in apposita riunione tra i responsabili dei gruppi esistenti nella diocesi, controfirmata dall’Assistente diocesano e notificata alla Presidenza Nazionale con l’invio del relativo verbale.
- L’elezione dei Consiglieri Nazionali avviene nell’Assemblea dell’Associazione appositamente convocata, come previsto dallo statuto. Le proposte di candidatura avvengono tramite sondaggio proposto nella rivista, e la lista delle candidature e il numero di rappresentanti per singola regione, vengono proposte dal Consiglio Nazionale all’Assemblea che comunque è sovrana.
- L’incarico di Delegato Regionale è conferito ad un Consigliere Nazionale per ogni singola regione dal Consiglio Nazionale stesso.
- Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale nella prima seduta dopo l’Assemblea elettiva.
- La Presidenza è nominata dal Consiglio Nazionale nella prima seduta dopo l’Assemblea elettiva.
- Il Segretario e l’Amministratore sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente in occasione della nomina della Presidenza.
ART. 11 - Cessazione dell’incarico direttivo
Si cessa dall’incarico per scadenza del termine, per dimissioni nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell’organo di cui è membro.
Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell’organo competente all’attribuzione dell’incarico.
La decadenza, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dal Regolamento e dallo Statuto.
L’atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l’incarico direttivo - nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall’organo stesso, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In caso di dimissioni o decadenza dell’incarico da parte di un consigliere, l’organo stesso provvede, con maggioranza assoluta, alla sostituzione a mezzo cooptazione di un nuovo membro, che dovrà essere ratificato nella prima assemblea utile convocata.
ART. 12 - L’Assistente e i Sacerdoti collaboratori
L’Assistente Spirituale nazionale, gli Assistenti Spirituali diocesani e dei Gruppi, che collaborano collegialmente secondo quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto, sono nominati dall’Autorità ecclesiastica competente.
Gli Assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione dell’Autorità ecclesiastica competente, sono nominati per un quadriennio e possono essere rinnovati per i successivi quadrienni. Gli Assistenti e i Sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato - partecipano ad ogni aspetto della vita dell’Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi celebrativi dell’Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenza – senza diritto di voto) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l’assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.
ART. 13 - Gruppi Eucaristici
In base all’art. 4 dello statuto i Gruppi Eucaristici sono la forma ideale di aggregazione degli Associati. I Gruppi possono essere costituiti in oratori o Parrocchie. Gli stessi regolano la propria vita secondo le direttive impartite dall’Associazione Nazionale.
Il gruppo si riunisce in Assemblea almeno una volta l’anno per delineare il programma da svolgere. Ogni 4 anni l’assemblea diventa elettiva per il rinnovo dei responsabili.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal responsabile, sentito l’Assistente, entro il mese di settembre dell’anno corrente, a mezzo lettera semplice. E’ valida, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti e le sue decisioni impegnano tutti i componenti del gruppo.
E’ convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza quadriennale. L’Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio nazionale, per gravi motivi che coinvolgono l’Associazione.
Il direttivo del gruppo è formato da:
- Responsabile;
- Vice responsabile;
- Segretario;
- Cassiere.
Ne fa parte integrante l’Assistente, pur non avendo diritto di voto.
E’ demandato al responsabile del gruppo il rapporto con la direzione nazionale, quella diocesana e regionale. Una volta l’anno trasmette alla direzione una relazione sull’attività svolta e su quella programmata.
ART. 14 - L’organizzazione Diocesana
In conformità all’art. 18 dello statuto in ciascuna Diocesi è costituito un coordinamento diocesano.
Il coordinamento è composto dai responsabili dei gruppi presenti nella diocesi. Gli stessi provvedono ad eleggere tra loro un coordinatore comunicandolo alla direzione nazionale.
Alle riunioni prende parte, senza diritto di voto, anche l’Assistente diocesano nominato dall’ordinario del luogo.
ART. 15 - L’organizzazione Regionale
In conformità all’art. 17 dello statuto in ciascuna regione è costituita una Delegazione regionale presieduta dal Delegato.
Il coordinamento regionale è costituito dal Delegato e dai rappresentanti delle Diocesi.
La funzione di Delegato è affidata ad uno degli eletti della regione nel Consiglio Nazionale, alla prima riunione successiva all’Assemblea Nazionale elettiva.
ART. 16 - L’Assemblea Nazionale
L’Assemblea nazionale è convocata ordinariamente ogni anno per deliberare gli obbiettivi e le linee programmatiche dell’Associazione e ogni quadriennio per eleggere il Consiglio Nazionale. Possono partecipare tutti gli associati che alla data di svolgimento sono in regola con la quota di adesione.
E’ convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obbiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza quadriennale. L’Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Nazionale, con una maggioranza di 4/5 dei componenti il Consiglio.
Ai fini della convocazione dell’Assemblea, il Consiglio Nazionale con propria deliberazione:
- dispone le attività preparatorie, in particolare con la partecipazione dei gruppi e il contributo dei Collegamenti Regionali e con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all’esame dell’Assemblea sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo quadriennale del Consiglio Nazionale;
- fissa la data per la celebrazione dell’Assemblea, l’ordine del giorno, il calendario dei lavori;
- determina le modalità per l’insediamento e per la conduzione dei lavori;
- determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione delle proposte, la discussione, l’approvazione dei documenti.
ART. 17 - Elezione del Consiglio nazionale
L’Assemblea Nazionale e convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio Nazionale. Le modalità sono quelle sancite dall’art. 12 dello Statuto.
Le elezioni si svolgono su una lista di nomi, composta sempre il base all’art. 12 dello statuto, da uno a tre rappresentanti per Regione, segnalati da un referendum proposto attraverso la rivista associativa “Riparazione Eucaristica” e deliberata dal Consiglio Nazionale.
Il voto avviene con votazione segreta, fermo restando che nell’eventualità i candidati siano pari al numero delle persone da eleggere, su proposta del Presidente, approvata dall’Assemblea, si può procedere per votazione ad alzata di mano. Nelle votazioni sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità dei voti è eletto il più anziano in età.
Un socio alle votazioni può esprimere una sola preferenza. Non può essere candidato a Consigliere nazionale, per un terzo mandato, chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per due mandati consecutivi.
ART. 18 - Elezione del Presidente
Il Consiglio nazionale, convocato subito dopo l’Assemblea dal Presidente uscente o dal consigliere più anziano per età, elegge in ossequio all’art 12 dello statuto il Presidente nazionale e sottopone la sua ratifica al Ministro Provinciale dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena (Marche) dalla quale dipende l’Associazione. In caso di diniego il Consiglio procede a nuova nomina nella prima riunione utile. Nel periodo di vacanza assume la presidenza il Vice-Presidente per l’ordinaria amministrazione. Ogni atto straordinario non è consentito.
Nel caso di più candidature l’elezione deve avvenire a scrutinio segreto.
ART. 19 - Elezione dei componenti della Presidenza
Il Consiglio nazionale, convocato subito dopo l’Assemblea dal Presidente uscente o dal consigliere più anziano per età, elegge in ossequio all’art. 12 dello statuto, nell’ambito dei suoi componenti, il Vice-Presidente e i tre rappresentanti previsti dall’Art. 14 dello statuto. Su proposta del Presidente nomina il Segretario e l’Amministratore, nella prima seduta utile dopo la ratifica da parte del Ministro Provinciale.
ART. 20 - Convocazione e compiti degli organi
1. Il Consiglio Nazionale, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce normalmente due volte l’anno e svolge i propri lavori sulla base dell’ordine del giorno fissato dalla Presidenza, preventivamente comunicato agli interessati. Il Consiglio si riunisce per determinare le linee programmatiche dell’attività da svolgere e per approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dalla Presidenza entro aprile.
La Presidenza è convocata e presieduta dal Presidente, si riunisce normalmente quattro volte l’anno e svolge i propri lavori sulla base dell’ordine del giorno fissato dal Presidente, preventivamente comunicato agli interessati.
La Presidenza si riunisce per rendere operative le deliberazioni del Consiglio nazionale, aggiorna il registro degli associati, mantiene le relazioni con gli associati e, mediante i coordinatori, promuove ed organizza l’associazione nei centri Diocesani e nei vari gruppi eucaristici. Pubblica la rivista “Riparazione Eucaristica” quale organo ufficiale dell’Associazione e compie quanto necessario per la formazione degli associati e la diffusione dell’Associazione sia in Italia che all’estero. Promuove dentro e fuori dell’Associazione momenti di riflessione, di approfondimento e di studio sulla spiritualità eucaristica. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.
Il Presidente, in conformità all’art. 16, 20 e 21 dello statuto, presiede tutti gli organi Associativi e li rappresenta legalmente. Il Vice-Presidente, in conformità all’art. 16 dello statuto, interviene in caso di grave impedimento del Presidente e su autorizzazione dello stesso ne assume tutte le funzioni.
Il Segretario, svolge le funzione delegategli dal Presidente e in particolare: aggiorna gli elenchi associativi, mantiene la corrispondenza con gli associati, protocolla la posta, dirige la direzione. L’Amministratore, svolge le funzioni delegategli dal Presidente in particolare: cura la registrazione delle entrate e delle uscite, provvede all’esecuzione dei lavori deliberati dalla Presidenza, predispone, in collaborazione con gli organi deputati, il bilancio annuale Patrimoniale e Consuntivo nonché preventivo dell’Associazione da presentare alla Presidenza, ha cura del patrimonio Associativo.
L’Assistente nazionale provvede alla cura spirituale e formativa dell’Associazione.
La Presidenza regolamenta e riconosce il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti il Consiglio nazionale e la Presidenza per la partecipazione alle riunioni degli organi associativi, regolarmente convocati, per espletare le funzioni ad essi demandate dallo Statuto.
ART. 21 - Risorse e patrimonio
L’Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
- dalle quote associative dei soci;
- dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenute all’Associazione a qualunque titolo.
I beni dell’Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario. L’Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
ART. 22 - Contributi associativi ordinari
I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell’Associazione laicale Eucaristica Riparatrice con riferimento all’Associazione nazionale.
Il Consiglio nazionale annualmente fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l’attività dell’Associazione nazionale.
La misura dei contributi va determinata – di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
I soci sono tenuti a versare i contributi associativi, di norma all’inizio dell’anno associativo che tradizionalmente parte dal mese di settembre.
Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi.
ART. 23 - Contributi per particolari finalità
Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio nazionale può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.
ART. 24 - Attività amministrativa
Il Consiglio nazionale approva:
- Il regolamento di contabilità che contiene:
- l’ordinamento contabile;
- i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- i criteri e le procedure per l’acquisto di beni e servizi.
- Il regolamento per il funzionamento del Comitato per gli affari Economici.
ART. 25 - Comitato per gli Affari Economici
Al fine di promuovere la migliore conformità dell’attività amministrativa, in particolare in ordine alla gestione delle risorse economiche, ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza, l’Associazione si avvale di un Comitato per gli Affari Economici, con funzioni consultive.
Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall’amministratore, che lo presiede, e da due persone scelte tra i soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente.
Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall’Amministratore almeno due volte l’anno, e comunque ogni qualvolta l’Amministratore lo ritenga necessario. Il verbale della riunione è trasmesso dall’Amministratore alla Presidenza nella prima riunione utile successiva alla data dell’adunanza del Comitato.
ART. 26 - Funzioni del Comitato per gli Affari Economici
Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
- elaborazione del regolamento di contabilità;
- impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un’adeguata verifica dell’efficienza e dell’efficacia della gestione;
- formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati, in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l’Associazione;
- questioni economiche e amministrative ed esso sottoposte dall’Amministratore;
- elaborazione dei regolamenti per la gestione delle attività commerciali e produttive marginali dell’Associazione.
ART. 27 Approvazione delle attività marginali
Il Consiglio nazionale, su proposta della Presidenza, per il raggiungimento dei fini statutari e il finanziamento delle attività associative può avviare attività marginali di supporto.
Dette attività saranno regolate da appositi regolamenti e dovranno essere condotte in conformità alle leggi Statali che le regolano sia per gli aspetti legali che amministrativi.
ART. 28 - Attività marginali istituite
E’ istituita presso locali ben definiti della sede, al piano terra, una attività commerciale di servizio agli associati, alla comunità e per la diffusione della buona stampa che opera nei settori:
a. vendita di libri di cultura e fede cattolica; b. arredi sacri; c. vestiario liturgico e per presbiteri; d. oggettistica religiosa; e. materiale necessario per le liturgie cattoliche.
E’ istituita presso locali ben definiti della sede, al primo e secondo piano, una casa per ferie a servizio degli associati, per l’ospitalità a basso costo di associati che si trovino a passare per Loreto. L’opera è stata denominata “Casa di accoglienza San Serafino da Montegranaro”.
ART. 29 - Norme transitorie
L’applicazione del presente Regolamento di Attuazione decorre dall’anno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio nazionale e dall’Assemblea dei soci, nonché dalla ratifica del Provinciale dell’Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena.
I regolamenti previsti nel presente Regolamento di Attuazione dovranno essere approvati entro due anni dal Consiglio nazionale e dall’Assemblea dei soci, nonché ratificati dal Provinciale dell’Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena.
ART. 30 - Modifiche
Le modifiche al presente Regolamento di Attuazione dello Statuto potranno essere apportate con l’approvazione del Consiglio Nazionale in seduta ordinaria, su proposta della Presidenza, e successiva approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci, nonché ratifica del Provinciale dell’Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia Picena.